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CASSAZIONE CIVILE.

Giurisprudenza. Legislazione.

In Evidenza:

LA CORTE DEL "GIUSTO PROCESSO":
RASSEGNA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, ANNO 2010.
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OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: ISCRIZIONE A RUOLO, TERMINI.
Visualizza: Cassazione Civile, SS.UU., nr. 19246 del 09 Settembre 2010.

Anche quella della Giustizia è una pubblica amministrazione alla quale il Consiglio nazionale forense può chiedere informazioni ex art. 213 Cpc.
Visualizza:(Sezioni unite civili, sentenza n. 10692/10; depositata il 4 maggio)

INDENNIZZO ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO: GIUDICE COMPETENTE.

Il giudizio del quale si chiede l'indennizzo per l'eccessiva durata deve essere considerato in modo unitario; pertanto, assume fattore rilevante per la sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato.
Visualizza, Cass. Civ. SS.UU., ordinanza nr. 6306/2010.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: LA CORTE “DEL PRECEDENTE”.
RIFLESSIONI, SU CONTINUITÀ ED INNOVAZIONE, PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 360 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. ANNO 2009.
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PARCELLE AVVOCATI:Resta all'avvocato la scelta su dove citare il cliente moroso .
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sulla facoltà degli avvocati di poter citare i clienti morosi davanti al tribunale dove ha sede il Consiglio dell'ordine al quale sono iscritti. La Consulta ha infatti respinto la questione di cosituzionalità sull'articolo 637 del codice di procedura civile sollevata dalla Cassazione. Secondo i giudici della corte Costituzionale non c'è alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini o alle altre categorie professionali perché ogni professione ha le sue peculiarità che consentono una diversa disciplina. Inoltre la speciale agevolazione per i legali di scegliere il foro più comodo per il recupero crediti è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.
Visualizza: Corte cosituzionale - Sentenza 18 febbraio 2010 n. 50

LAVORO SUBORDINATO:TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO IN GENERE.
Riportiamo l'orientamento mai posto in discussione dalla Corte Suprema di Cassazione.
L'art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro, e la cui inosservanza, pertanto, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere dal dipendente medesimo con azione risarcitoria contrattuale (nell'ordinario termine decennale di prescrizione), indipendentemente dal fatto che la violazione stessa integri estremi di reato, ovvero configuri anche un illecito aquiliano (determinante l'esperibilità di azione extracontrattuale, in via concorrente, e, quindi, senza che l'eventuale preclusione di quest'ultima, come nel caso di decorso della prescrizione quinquennale, possa incidere sull'azione contrattuale).
Visualizza: Cassazione civile , sez. un., 14 maggio 1987, n. 4441.

SEQUESTRO CONSERVATIVO: FUMUS BONI IURIS.

La funzione del sequestro conservativo non è quella di sottrarre il bene al titolare dello stesso, ma quella di stabilizzare il patrimonio: in sostanza, il sequestro conservativo serve a rendere inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore, poiché i suoi effetti consistono nell’apposizione di un vincolo giuridico sullo stesso bene tale da rendere improponibile la sua disposizione. Proprio in virtù della funzione del sequestro, il legislatore ha richiesto, ai fini della concessione dello stesso, la mera sussistenza del "fumus boni iuris" ovvero la prova sommaria dell'esistenza dell'asserito credito, demandando alla successiva ed obbligatoria fase di merito la reale prova ed accertamento del danno.
Visualizza: Tribunale Bari, sez. lav., 30 aprile 2009.

RISARCIMENTO DEL DANNO
Indennizzati i genitori del malformato per la tardiva diagnosi sul feto
Riconosciuto il risarcimento del danno a entrambi i genitori per la tardiva diagnosi di una malformazione fetale del proprio figlio. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 13/2010 secondo la quale la donna, una volta fallita la tempestiva diagnosi, aveva perso la possibilità di seguire la strada dell'interruzione volontaria della gravidanza. La nascita indesiderata, ha spiegato il collegio, ha quindi determinato una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori i quali si sono trovati entrambi a dover affrontare grandi sacrifici. Di qui il riconoscimento del danno anche al marito.
Visualizza: Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 4 gennaio 2010 n. 13

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI E' LA REGOLA, QUELLO ESCLUSIVO E' L'ECCEZIONE.
Visualizza: Cassazione Civile, sez.I, nr. 26587.2009.

ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO: I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE.
La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo. Tuttavia, tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non deve essere inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente quest'ultimo periodo determina un evidente aggravamento del danno.
Visualizza Sentenza Cassazione Civile nr. 21840 del 14.10.2009.

PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE.
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Visualizza: Sentenza n.17352 del 24/7/2009.(SS. UU.Civili, Pres. V. Carbone, Rel. S. Toffoli).

IN TEMA DI RESPONSABILITA' PER DANNO ALL' IMMAGINE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA causato da un magistrato colluso con una potente associazione a delinquere
Visualizza: Sentenza n. 686/09 del 10 giugno 2009 - Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania.

DANNO DA SVALUTAZIONE NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

Le Sezioni Unite del 16 luglio 2008 (sentenza n. 19499) hanno "riscritto" la disciplina dal cd. danno da svalutazione nelle obbligazioni pecuniarie
Visualizza: Sentenza nr. 19499 del 16/7/2008, Corte di CASS. SS.UU. CIVILI.
Visualizza: SCENARI, tratto da IL CIVILISTA - NOVEMBRE 2008.

DANNO E RISARCIMENTO: VALUTAZIONE NELLA CAUSA CIVILE AUTONOMA RISPETTO AL GIUDIZIO PENALE.

Nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno il giudice civile deve valutare in maniera autonoma il fatto senza potersi basare sulle conclusioni raggiunte in sede penale. Lo ha stabilito a sezioni unite la Cassazione con la sentenza 12243/2009 secondo la quale alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia non può riconoscersi efficacia extrapenale. Ne consegue, spiega la Corte, che nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, e pur potendo ripercorrere lo stesso iter e giungere alle stesse conclusioni, "deve tuttavia interamente e autonomamente rivalutare il fatto".
Visualizza: Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 27 maggio 2009 n. 12243

LE SEZIONI UNITE INTERVENGONO SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI FORENSI.

Sospeso l'avvocato che definiva il Foro romano un'associazioe per delinquere.
Visualizza: Cassazione Civile, SS. UU.nr. 7032/2009.

DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA MEDIANTE INVIO DEGLI STESSI A MEZZO POSTA.
L’ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta: non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l’invio dell’atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo, e cioè dell’(eventuale) concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell’atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta. (1)
(1) In tema di notificazioni nel processo penale, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 15.05.2008 n° 19602.

Visualizza: Cassazione Civile, SS.UU. nr. 5160/2009.

DEVE ESSERE RIMOSSO DALL'INCARICO IL MAGISTRATO CHE DEPOSITA SENTENZE IN RITARDO!


Il ritardo nel deposito dei provvedimenti soprattutto se reiterato determina una lesione del prestigio del magistrato e dell'intero ordine giudiziario. Con queste motivazioni la Cassazione con la sentenza 8615/2009 ha respinto il ricorso di un giudice rimosso dall'incarico per avere ritardato in molteplici occasioni il deposito di sentenze che vedevano imputati noti esponenti mafiosi. Secondo la Corte non sono in alcun modo giustificabili i ritardi anche di sette od otto anni accumulati nel deposito di decisioni su reati di mafia dal momento che così facendo questo giudice "ha provocato nella pubblica opinione una assoluta caduta di stima sulla sua persona gettando discredito anche sul prestigio della magistratura tutta".
Visualizza: Cassazione Civile, SS. UU.nr. 8615/2009.


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