Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - Ordinamento giudiziario (1) (2) (3).

(1) La denominazione "tribunale" nel presente provvedimento è stata sostituita da quella "tribunale ordinario", ai sensi dell'art. 10, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Per l'entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico di primo grado, si vedano gli artt. 33 ss. e 219 e ss., d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.




Parte 1 [testo DECRETO [ parte 1 di 2]]

Preambolo

(Omissis)

Articolo 1

Art. 1.
È approvato l'unito testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.

Articolo 2

Art. 2.
Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.



Parte 2 [testo DISPOSIZIONI [ parte 2 di 2]]

Preambolo

(Omissis)


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Articolo 1

Dei giudici.
La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) (Omissis) (1);
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza (2).
Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (3), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

(1) Lettera abrogata dall'art. 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito prima dall'art. 1, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449, e poi dall'art. 45, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673.
(3) Il riferimento all'impero ed agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato è da ritenersi superato.

Articolo 2

Del pubblico Ministero.
Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 3

Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento (1).
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28 (1).
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

(1) Comma prima sostituito dall'art. 5, l. 1° febbraio1989, n. 30 e poi così modificato dall'art. 3, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 4

Ordine giudiziario.
L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero (1).
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori (2), i vice conciliatori (2), i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise (3) [e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie] (4).
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario (5).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Ora "giudici di pace".
(3) Ora, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello, ai sensi della l. 10 aprile 1951, n. 287.
(4) Comma così modificato dall'art. 1. d.lg. 28 luglio 1989, n. 273 e dall'art. 4, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Le parole tra parentesi sono da ritenersi superate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo.
(5) Vedi, ora, art. 1, l. 12 luglio 1975, n. 322 e d.p.r. 17 gennaio 1990.

Articolo 5

Organici; sedi giudiziarie.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori (1).

(1) Ora, giudici di pace.

Articolo 6

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati (1).
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore (2), su proposta del Ministro della giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 127.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale (3), su proposta del Ministro della giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

(1) Vedi, ora, artt. 10 e 11, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Ora, Presidente della Repubblica.
(3) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 7

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale (1), salvo che non sia diversamente stabilito.

(1) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 7 Bis

Tabelle degli uffici giudicanti.
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni anorma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita` dei provvedimenti adottati (1).
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare (2).
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento (3) (4).
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni . Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima (5).
[ 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni (6). ] (7)
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (6).
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione (8) (9).

(1) Comma sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(3) Comma aggiunto dall'art. 57, l. 16 dicembre 1999, n. 479 e così modificato dall'art. 24, l. 1° marzo 2001, n. 63.
(4) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(5) Comma aggiunto dall'art. 57, l. 16 dicembre 1999, n. 479, e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge 25 luglio 2005, n. 150 e dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(6) Comma aggiunto dall'art. 57, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(7) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(8) Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 7 Ter

Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (1) .
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concertazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato (2).
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
[ 3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro (3)] (4).
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici (5).
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia per la emanazione del relativo decreto (5).
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario (5).
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni (5).
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2 (5) (6).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l'abrogazione vedi l'articolo 2, comma 4, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
(4) Comma abrogato dall'articolo 7 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 con la decorrenza indicata nell'articolo 8 del medesimo D.lgs.
(5) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 4 maggio 1998, n. 133.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 8

Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie.
[ Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:
1) essere cittadino italiano, di razza italiana (1), di sesso maschile (2), ed iscritto al P.N.F. (3);
2) avere l'esercizio dei diritti civili;
3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica (4);
4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni] (5) .

(1) Requisito non più previsto, ai sensi dell'art. 3 Cost.
(2) Requisito non più previsto, ai sensi dell'art. 1, l. 9 febbraio 1963, n. 66.
(3) Requisito non più previsto, per effetto della caduta del regime fascista.
(4) L'art. 3 Cost. ha eliminato qualsiasi discriminazione tra i cittadini in relazione alle opinioni politiche.
(5) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 9

Giuramento.
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio" (1).
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

(1) La formula di giuramento di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 4, l. 23 dicembre 1946, n. 478.

Articolo 10

Termine per l'assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta (1). In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

(1) Termine elevato a mesi 6 dall'art. 34, l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 11

(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni) (1).
Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.
Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall' articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

(1) Articolo sostituito dalll'articolo 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

Articolo 12

Obbligo della residenza. Sanzioni.
Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

Articolo 13

Esenzione da uffici e servizi pubblici.
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Articolo 14

Potestà di polizia dei giudici.
Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Articolo 15

Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.


CAPO II
DELLE INCOMPATIBILITÀ

Articolo 16

Incompatibilità di funzioni.
I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (1) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura (2).
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (2).

(1) Ora, deputato.
(2) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 14, l. 2 aprile 1979, n. 97.

Articolo 17

Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica (1).
I primi presidenti (2) ed i procuratori generali della Repubblica (3) non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale (4).

(1) Rubrica così modificata dal d.lg.c.p.s. 2 agosto 1946, n. 72.
(2) Ora, primo presidente e presidente aggiunto della Corte di cassazione e presidenti delle Corti di appello.
(3) Termine così modificato dal d.lg.c.p.s. 2 agosto 1946, n. 72.
(4) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 18

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). (1)
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell' articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

(1) Articolo modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

Articolo 19

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede) (1).
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.


TITOLO II
DEI GIUDICI
CAPO I
DEL GIUDICE CONCILIATORE (1) (1) Il Capo I del Titolo II è stato abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 20

Sede degli uffici di conciliazione.
[In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale (1) uffici distinti di giudice conciliatore.
A ciascun ufficio di conciliazione, è, di regola, addetto un viceconciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più viceconciliatori] (2).

(1) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 21

Gratuità dell'ufficio.
[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è gratuito ed onorario] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 22

Funzioni del giudice conciliatore.
[Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.
Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l'equità in conformità del disposto degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile.
La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore nonché la forma degli atti e dei giudizi sono determinate dalle leggi di procedura] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 23

Requisiti per la nomina.
[Possono essere nominati giudici conciliatori e vice-conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.
La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 24

Nomina e durata dell'ufficio.
[La nomina dei giudici conciliatori e vice-conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del Presidente della corte d'appello, su designazione del procuratore generale della Repubblica.
I giudici conciliatori e vice-conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 25

Decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.
[I giudici conciliatori e i vice-conciliatori decadono dall'ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.
Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.
Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.
Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale della Repubblica] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 26

Incompatibilità.
[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è incompatibile con la qualità:
a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;
b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 27

Divieto di assistenza professionale.
[L'avvocato, il procuratore legale (1) e il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né può rappresentare davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene] (2).

(1) Il termine "procuratore legale" contenuto nel presente comma si intende sostituito con il termine "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(2) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 28

Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario.
[Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall'inserviente comunale e da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore della Repubblica, in entrambi i casi.
L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.

Articolo 29

Vigilanza sugli uffici di conciliazione.
[La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo II del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.


CAPO II
DEL PRETORE (1) (1) Capo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Sede della pretura.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 31

Composizione dell'ufficio.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 32

Nomina ed eventuali incarichi dei vice-pretori onorari.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 33

Funzioni ed attribuzioni del pretore.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 34

Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.


SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE PRETURE COSTITUITE IN SEZIONI

Articolo 35

Costituzione delle preture in sezioni.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 36

Sezioni promiscue.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 37

Determinazione delle sezioni e successive modificazioni.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 38

Attribuzioni del titolare.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 39

Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.


SEZIONE III
DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA

Articolo 40

Costituzione delle sedi distaccate di pretura.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 41

Istituzione e soppressione di sedi distaccate.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.


CAPO III
DEI TRIBUNALI (1) (1) Intitolazione così sostituita dall'art. 9, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
SEZIONE I
DEL TRIBUNALE ORDINARIO (1) (1) Intitolazione così sostituita dall'art. 10, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 42

Sede del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Articolo 42 Bis

Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 42 Ter

Nomina dei giudici onorari di tribunale.
I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 42 Quater

Incompatibilità.
Art. 42-quater.
Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 42 Quinquies

Durata dell'ufficio (1) (2).
Art. 42-quinquies .
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta (3).
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro (4).
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo alla nomina (4) (5) .

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Vedi l'articolo 9 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(3) Per la proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari vedi l'articolo 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(4) Comma aggiunto dall'art. 22, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(5) Vedi l'articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Articolo 42 Sexies

Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio.
Art. 42-sexies.
Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 42 Septies

Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale.
Art. 42-septies.
Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 43

Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita la funzione di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 43 Bis

Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario.
I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale (1) (2).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 3-bis, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in l. 5 giugno 2000, n. 144.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 44

Ufficio d'istruzione penale.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 45

Giudice di sorveglianza.
[Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili] (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato ex l. 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 46

Costituzione delle sezioni.
Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare (1) (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 47

Attribuzioni del presidente del tribunale.
Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 47 Bis

Direzione delle sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 47 Ter

Istituzione dei posti di presidente di sezione.
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci (1).
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma (1).
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 47 Quater

Attribuzioni del presidente di sezione.
Art. 47-quater.
Attribuzioni del presidente di sezione.
Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 47 Quinquies

Presidenza dei collegi.
Art. 47-quinquies.
Presidenza dei collegi.
Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 48

Composizione dell'organo giudicante.
In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.


SEZIONE I-BIS
DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE (1) (1) Sezione aggiunta dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 48 Bis

Sezioni distaccate del tribunale ordinario.
Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 48 Ter

Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate.
All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro della giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere (1) (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'art. 1, comma 4, l. 16 luglio 1997, n. 254.

Articolo 48 Quater

Affari trattati nelle sezioni distaccate.
Art. 48-quater.
Affari trattati nelle sezioni distaccate.
Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale.
In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro della giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze (1).
In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv. in l. 22 luglio 1999, n. 234.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 48 Quinquies

Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.
Art. 48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e
nelle sezioni distaccate.
In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 48 Sexies

Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.
Art. 48-sexies.
Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.
I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.


SEZIONE II
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Articolo 49

Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni.
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

Articolo 50

Composizione del tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della giustizia (1), per un triennio, e possono essere confermati (2).

(1) Gli esperti sono ora nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.

Articolo 50 Bis

Giudice per le indagini preliminari.
1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 51

Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.
Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.


CAPO IV
DELLA CORTE DI APPELLO
SEZIONE I

Articolo 52

Sede della corte di appello.
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Articolo 53

Funzioni ed attribuzioni della corte di appello.
La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale (1);
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dalle leggi (2).

(1) Lettera così modificata dall'art. 18, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 54

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti (1).
Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche (2) (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma così modificato dall'art. 18, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) I tribunali regionali delle acque pubbliche sono stati però soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Articolo 55

Magistrati della corte di appello.
Il presidente (1) presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

(1) Dizione modificata ex art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.

Articolo 56

Costituzione del collegio giudicante.
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 8 agosto 1977, n. 532.

Articolo 57

Sezione istruttoria.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 17, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 58

Sezione per i minorenni.
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni (1).
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione (2).
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 18, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 8 agosto 1977, n. 532.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.

Articolo 59

Sezioni distaccate di corte d'appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica.


SEZIONE II
DELLA CORTE DI ASSISE (1) (1) Le disposizioni di questa sezione debbono ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.

Articolo 60

Art. 60.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni di questo articolo debbono ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.

Articolo 61

Art. 61.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni di questo articolo debbono ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.

Articolo 62

Art. 62.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni di questo articolo debbono ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.


SEZIONE III
DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO (1) (1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 63

Art. 63.
(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.


SEZIONE IV
DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE (1) (1) I tribunali regionali delle acque pubbliche sono stati soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Articolo 64

Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.
Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale (1), su proposta del Ministro della giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9 (2).

(1) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Vedi D.L. 11 novembre 2002, n. 251, così come modificato dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1.


CAPO V
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Articolo 65

Attribuzioni della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato (1).

(1) Ora, su tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità.

Articolo 66

Composizione della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente (1), da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione (2).

(1) Vedi l. 4 gennaio 1963, n. 1, che ha istituito un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione.
(2) Comma così sostituito dall'art. 19, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 67

Costituzione del collegio giudicante.
La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti (1).
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
(Omissis). (2)

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 8 agosto 1977, n. 532.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e succesivamente soppresso dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in legge, con modificazioni, il medesimo decreto.

Articolo 68

Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'art. 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica.


TITOLO III
DEL PUBBLICO MINISTERO
CAPO I
DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Articolo 69

Funzioni del pubblico ministero.
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 70

Costituzione del pubblico ministero.
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia (1).
Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al [regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238], per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile (2).
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati (3).
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti (4) (5).

(1) Comma così sostituito dall'art. 20, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 e poi così modificato dall'art. 4, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. in l. 18 febbraio 1992, n. 172. Le parole in parentesi si intendono ora riferite al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 di abrogazione.
(3) Comma così sostituito dall'art. 10, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(4) Comma aggiunto dall'art. 10, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 70 Bis

Direzione distrettuale antimafia.
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.

Articolo 71

Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
1. Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinqies e 42-sexies (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 71 Bis

Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata.
Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 22, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 72

Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario (1).
Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (2);
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
[ La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero] (3).
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale (4) .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.
(3) Comma abrogato dall'articolo 7 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 con la decorrenza indicata nell'articolo 8 del medesimo D.lgs.
(4) Comma così modificato dall'art. 58, l. 16 dicembre 1999, n. 479.


CAPO II
DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Articolo 73

Attribuzioni generali del pubblico ministero.
Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, [e per la tutela dell'ordine corporativo,] (1) sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

(1) Competenza superata a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.

Articolo 74

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.
Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo (1).
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d'assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

(1) Comma così modificato dall'art. 24, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 75

Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa.
Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.
[Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge] (1).

(1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 76

Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di Cassazione.
Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge (1).
[Esercita inoltre, per decreto del Ministro della giustizia, le attribuzioni in materia di controversie collettive del lavoro ad esso demandate dalla legge] (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 8 agosto 1977, n. 532.
(2) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 76 Bis

Procuratore nazionale antimafia.
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali (1).
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto (2).
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 (3) (4).

(1) Comma così sostituito dall'art. 21-quater, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma aggiunto dall'art. 21-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Comma aggiunto dall'art. 21-quater, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.

Articolo 76 Ter

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo (1).
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.
2. Omissis (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(2) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 29, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Articolo 77

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Articolo 78

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Articolo 79

Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

Articolo 80

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinari.
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.

Articolo 81

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare.
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Articolo 82

Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.

Articolo 83

Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 84

Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 24, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.


TITOLO IV
DELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI
CAPO I
DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Articolo 85

Art. 85.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, r.d.l. 16 agosto 1943, n. 732, in base al quale, ex art. 2, l'anno giudiziario comincia il 1° gennaio.

Articolo 86

Relazioni sull 'amministrazione della giustizia (1) .
1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Articolo 87

Relazione del Ministro della giustizia alla maestà del Re Imperatore (1).
Il Ministro della giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore (1), per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel regno, nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (2).

(1) Ora, Presidente della Repubblica.
(2) Ora, nello Stato e negli altri territori soggetti alla sua sovranità.

Articolo 88

Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Il Ministro della giustizia (1) può disporre che il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.

(1) Vedi, ora, art. 41, comma 2, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.

Articolo 89

Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario.
Omissis (1) .

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Articolo 90

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.
I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni (1).
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali ordinari delle acque pubbliche, il periodo è fissato al princìpio di ogni anno con decreto ministeriale (2) (3) (4).

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 2 aprile 1979, n. 97.
(2) Comma così modificato dall'art. 25, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 28 luglio 1961, n. 704.
(4) I tribunali regionali delle acque pubbliche e il tribunale superiore delle acque pubbliche sono stati soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Articolo 91

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Articolo 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (1), ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (2).
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile (3).

(1) Ora, in materia di lavoro.
(2) Comma così modificato dall'articolo 4 della legge 4 aprile 2001, n. 154, e successivamente dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall'articolo 20 della legge stessa.
(3) Vedi, anche, l. 14 luglio 1965, n. 818.


CAPO II
DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Articolo 93

Oggetto delle assemblee generali.
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.

Articolo 94

Convocazione delle assemblee generali.
Le assemblee generali sono convocate dal presidente (1) della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

(1) Denominazione così modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.

Articolo 95

Costituzione delle assemblee generali.
L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

Articolo 96

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.


CAPO III
DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI
SEZIONE I
DELLE SUPPLENZE

Articolo 97

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (1) (3).
È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 4 maggio 1998, n. 133.
(3) I tribunali regionali delle acque pubbliche sono stati però soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Articolo 98

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa (1), nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (2).

(1) Ora, in materia di lavoro.
(2) Articolo così modificato dall'art. 26, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 99

Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore.
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice-conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica.
Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Articolo 100

Supplenza del cancelliere.
[ In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà . ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 101

Supplenza del pretore titolare.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.

Articolo 102

Supplenza del pretore in caso di urgenza.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.

Articolo 103

Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 104

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici (1).

(1) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

Articolo 105

Supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 106

Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.
[ In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 107

Supplenza del presidente della corte di assise.
[In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del [Re Imperatore], da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario] (1).

(1) Articolo da ritenersi superato ex articolo 8 della 10 aprile 1951, n. 287 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 108

Supplenza dei magistrati della corte di appello.
Sono annualmente [biennalmente] designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente (1), quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario (2).

(1) Denominazione così modificata dall'art. 13, legge 5 maggio 1952, n. 405.
(2) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

Articolo 109

Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario , regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (1) (2) (3).

(1) Capoverso così sostituito dall'art. 27, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Articolo così modificato dall'articolo 7 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 con la decorrenza indicata nell'articolo 8 del medesimo D.lgs.
(3) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.


SEZIONE II
DELLE APPLICAZIONI

Articolo 110

Applicazione dei magistrati.
1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello (1).
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia a norma dell'articolo 42 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero della giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. (2)
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 26, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così modificato dall'art. 23, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4; successivamente modificato dall'art. 1, l. 14 maggio 2002, n. 94.
(3) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 21, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e così modificato dall'art. 2, d.lg. 23 ottobre 1992, n. 416.

Articolo 110 Bis

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione (1) .

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.

Articolo 110 Ter

(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione).
Art. 110-ter (1)
1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale .
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

(1) Articolo inserito dall'articolo 12 del D.L. 23 maggio 2008 n.92.

Articolo 111

Applicazioni di giudici o di pretori.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.

Articolo 112

Applicazioni di consiglieri di corte di appello.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.

Articolo 113

Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.

Articolo 114

Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.

Articolo 115

Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (1).
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.

Articolo 116

Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1).
1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente abrogato dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'articolo 6 del medesimo decreto. Vedi anche le precedenti disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Articolo 117

Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione (1).
1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie (2).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 3 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'articolo 6 del medesimo decreto.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e successivamente modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'articolo 6 del medesimo decreto. Vedi anche le precedenti disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.


TITOLO V
DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI
CAPO I
DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI (1) (1) Le disposizioni del presente capo sono da ritenersi superate dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n. 392.

Articolo 118

Art. 118.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n. 392.

Articolo 119

Art. 119.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate dagli artt. 1-6 24 maggio 1951, n. 392; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 120

Art. 120.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n. 392; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.


CAPO II
DELL'AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E DELL'UDITORATO

Articolo 121

Ammissione a funzioni giudiziarie.
[ Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario ](1).

(1) Articolo modificato dall'art. 13, legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 122

Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 123

Concorso per uditore giudiziario.
[ 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2 ](1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto. .

Articolo 123 Bis

Prova preliminare.
(Omissis) (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e poi abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 123 Ter

Prove concorsuali.
[1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 , sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 123 Quater

Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare.
Art. 123-quater. Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della
prova preliminare.
(Omissis) (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e poi abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 123 Quinquies

Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
Art. 123-quinquies.
Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
(Omissis) (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e poi abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 124

Requisiti per l'ammissione al concorso.
[ Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (1) (2).
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi (1).
Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza (1) (3).
Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale (4) entro il quarantesimo anno di età (5).
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti (5).
Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta (6) (7)] (8).

(1) I primi tre commi così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 6, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma così modificato dall'art. 11, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma così modificato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Ora, avvocato ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 9 agosto 1993, n. 295.
(6) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2000, n. 391, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.
(8) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 125

Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta (1).
[ 1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura (2).
2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento (2).
3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta (3).
3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi (4).
3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato (4) (5)] (6).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(6) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 125 Bis

Presentazione della domanda.
[ 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondano il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma ] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 125 Ter

Commissione esaminatrice.
[ 1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi (1).
1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati (2).
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati (2).
2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatré anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.
3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.
4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni (1).
5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il toro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati (3).
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni dì segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia (2) ](4).

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma così modificato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 125 Quater

Lavori della commissione.
Art. 125-quater.
Lavori della commissione.
[ 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis (1).
2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese (1).
3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione (1).
3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura (1).
3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione (1)] (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 125 Quinquies

Correttori esterni.
Art. 125-quinquies.
Correttori esterni.
[ 1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.
2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.
3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.
4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.
6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.
7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.
8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.
9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento ](1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 126

Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura.
[Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi (1).
Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter (2).
L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità ] (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 23 febbraio 1967, n. 44.
(2) Comma così modificato dall'art. 15, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 126 Bis

Esclusione dai concorsi.
[1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso ](1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 126 Ter

Concorso per magistrato di tribunale.
[ 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.
3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
4. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario ](1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 127

Nomina ad uditore giudiziario.
[ I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.
In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale (1).
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta (1) (2).
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede (1)] (3).

(1) I commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 12, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma così modificato dall'art. 10, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 128

Destinazione degli uditori Assimilazione gerarchica Trattamento economico.
[Omissis (1).
[ Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A, e del periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10° (2)] (5).
[ Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento (3)] (4)] (5).

(1) Comma abrogato dall' articolo 38 del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.
(2) Vedi, ora, la l. 24 maggio 1951, n. 392.
(3) Vedi, ora, la tabella allegata al d.p.r. 5 giugno 1965, n. 756.
(5) Comma abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 129

Tirocinio giudiziario.
Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall' articolo 38 del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.

Articolo 129 Bis

Tirocinio.
Omissis (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, legge 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall' articolo 38 del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.

Articolo 129 Ter

Trattamento previdenziale e assistenziale.
[ 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato ] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 130

Nomina di uditori in soprannumero. Concorsi (1).
[ Il Ministro della giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori (2) ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.
Il Ministro della giustizia ha, altresì facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti. ] (3)

(1) Vedi, ora, art. 43, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.
(2) Il ruolo dei pretori è stato soppresso, dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.


CAPO III
DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL'ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO

Articolo 131

Promozioni nella magistratura.
[ Salvo il disposto degli art. 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:
1) mediante concorso per esame e per titoli;
2) mediante concorso per titoli;
3) per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.
La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.
[Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti] (1)] (2).

(1) Comma da ritenersi superato, a seguito dell'abrogazione delle norme contenenti limitazioni, in dipendenza dello stato di celibe, effettuata dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 707.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 132

Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.

Articolo 133

Art. 133.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.

Articolo 134

Art. 134.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.

Articolo 135

Art. 135.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.

Articolo 136

Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.
[ (Omissis) (1).
Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale (2)] (3).

(1) Comma abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.
(2) Ora, avvocato ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 137

Funzioni degli aggiunti giudiziari.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 2 aprile 1979, n. 97.

Articolo 138

Destinazione degli aggiunti giudiziari.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 2 aprile 1979, n. 97.


CAPO IV
DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

Articolo 139

Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 2 aprile 1979, n. 97.

Articolo 140

Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori.
[(Omissis)] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 24 maggio 1951, n. 392 e dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 141

Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori.
[ (Omissis)] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 142

Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
[ (Omissis) ](1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 143

Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
[ (Omissis) ](1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 144

Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale.
[(Omissis) ](1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.


CAPO V
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO (1) (1) Le disposizioni contenute nel presente capo sono da ritenersi a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570.

Articolo 145

Art. 145.
[ (Omissis) ](1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il primo comma del presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 146

Art. 146.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570.

Articolo 147

Art. 147.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il primo comma del presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 148

Art. 148.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570; articolo successivamnte abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 149

Art. 149.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 150

Art. 150.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 151

Art. 151.
[ (Omissis) ](1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 152

Art. 152.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. I commi secondo, terzo e quarto sono stati abrogati dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 153

Art. 153.
[(Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 154

Art. 154.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 155

Art. 155.
[ (Omissis) ](1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 156

Art. 156.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 157

Art. 157.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 158

Art. 158.
[ (Omissis) ](1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 159

Art. 159.
[ (Omissis) ](1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 160

Art. 160.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 161

Art. 161.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 162

Art. 162.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 163

Art. 163.
[ (Omissis) ](1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 164

Art. 164.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 165

Art. 165.
[(Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 166

Art. 166.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 167

Art. 167.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 168

Art. 168.
[(Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 169

Art. 169.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 170

Art. 170.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 171

Art. 171.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 172

Art. 172.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 173

Art. 173.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 174

Art. 174.
[ (Omissis)] (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.


CAPO VI
DELLE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO PRETORE (1) (1) Il presente capo è da ritenersi superato a seguito dell'abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori, operata dagli artt. 8 e 9, l. 24 maggio 1951, n. 392.

Articolo 175

Scrutinio dei pretori.
(Omissis) (1).

(1) Il presente articolo è superato dall'abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori, operata dagli artt. 8 e 9, l. 24 maggio 1951, n. 392; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.


CAPO VII
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE (1) (1) Le disposizioni contenute nel presente capo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 176

Art. 176.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 177

Art. 177.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 178

Art. 178.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 179

Art. 179.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 180

Art. 180.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 181

Art. 181.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 182

Art. 182.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 183

Art. 183.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 184

Art. 184.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 185

Art. 185.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 186

Art. 186.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 187

Art. 187.
(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.


CAPO VIII
DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTI DI APPELLO E DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (1) (1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.

Articolo 188

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.
(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.

Articolo 189

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.
(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.


CAPO IX
DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E DEI TRAMUTAMENTI

Articolo 190

Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.
[ 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.
2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione] (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 29, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 191

Anzianità in caso di cambio di funzioni.
[ (Omissis)] (1).

(1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 maggio 1951, n. 392. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 192

Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia (1) e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[ Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2) .
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) Vedi, ora, l'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143.

Articolo 193

Assegnazione delle sedi per promozione.
(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato ex artt. 4, 5 e 6, l. 25 luglio 1966, n. 570. Vedi anche artt. 1-10, l. 20 dicembre 1973, n. 831. Articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 194

Tramutamenti successivi.
Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sete giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 4 maggio 1998, n. 133.

Articolo 195

Disposizioni speciali per i presidenti (1) e per i procuratori generali di corte di appello.
Le disposizioni degli artt. 192 e 194 non si applicano ai presidenti (1) e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati.

(1) Denominazione così modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.


CAPO X
DEI MAGISTRATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 196

Destinazione di magistrati al Ministero della giustizia.
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero della giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento (1). Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

(1) Vedi, ora, tabella C allegata alla l. 4 gennaio 1963, n. 1.

Articolo 197

Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero.
[(Omissis) ] (1).

(1) Articolo da ritenersi superato dall'art. 15, l. 24 marzo 1958, n. 195. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 198

Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero.
[ I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero della giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato (1)] (2).

(1) Vedi l'art. 15, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 199

Servizio dei magistrati addetti al Ministero.
Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Articolo 200

Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
[ (Omissis) ](1).

(1) Articolo da ritenersi superato dagli artt. 2, ultimo comma, e 3, settimo comma, l. 4 gennaio 1963, n. 1. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.


CAPO XI
DELL'ANZIANITÀ E DELLE ASPETTATIVE

Articolo 201

Computo dell'anzianità.
L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado (1). In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'art. 127.
[Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati] (2).

(1) Ora, categoria, ai sensi della l. 24 maggio 1951, n. 392.
(2) Comma da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe, effettuata dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 707.

Articolo 202

Sospensione ed interruzione del servizio.
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
[ Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell'avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6° (1). ] (2)
[ Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l'ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. ] (2)
Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

(1) Ora, ai fini dell'aumento di anzianità dei magistrati di tribunale, ai sensi della l. 24 maggio 1951, n. 392.
(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 203

Aspettative.
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro (1), previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

(1) Vedi, ora, art. 10, l. 24 marzo 1958, n. 195.


CAPO XII
DEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI

Articolo 204

Stipendi ed assegni fissi.
[ Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali (1). ] (2)

(1) Vedi, ora, la l. 24 maggio 1951, n. 392.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 205

Indennità di rappresentanza.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 e dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 206

Indennità per i magistrati di corte d'assise.
[ Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.
L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'altra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni (1). ] (2)

(1) Vedi, ora, l. 15 aprile 1961, n. 291.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 207

Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 e dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Articolo 208

Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.

Articolo 209

Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario.
Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 209 Bis

Determinazione della sede ordinaria di servizio.
Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.


CAPO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 210

Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.
Salvo quanto è disposto nell'art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro della giustizia, o col suo consenso (1), sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei (2).
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico stesso.
Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili (3).

(1) Vedi, ora, art. 15, ultimo comma, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Comma così sostituito prima dall'art. 2, l. 17 marzo 1969, n. 84, e poi dall'art. 2, l. 9 dicembre 1977, n. 908.
(3) Vedi art. 1, comma 6, d.l. 28 agosto 1995, n. 361, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 437.

Articolo 211

Divieto di riammissione in magistratura.
Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.
La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio (1).
Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni (1).
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 7, l. 2 aprile 1979, n. 97.


TITOLO VI
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Articolo 212

Art. 212.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 213

Art. 213.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 214

Art. 214.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 215

Art. 215.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 216

Art. 216.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.


TITOLO VII
DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

Articolo 217

Art. 217.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 218

Art. 218.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 219

Art. 219.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 220

Art. 220.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 221

Art. 221.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 222

Art. 222.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 223

Art. 223.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 224

Art. 224.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 225

Art. 225.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 226

Art. 226.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 227

Art. 227.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.


TITOLO VIII
DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

Articolo 228

Art. 228.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 229

Art. 229.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 230

Art. 230.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 231

Art. 231.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 232

Art. 232.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 233

Art. 233.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 234

Art. 234.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 235

Art. 235.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 236

Art. 236.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 237

Art. 237.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 238

Art. 238.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 239

Art. 239.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 240

Art. 240.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 241

Art. 241.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 242

Art. 242.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 243

Art. 243.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 244

Art. 244.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 245

Art. 245.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 246

Art. 246.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 247

Art. 247.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 248

Art. 248.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 249

Art. 249.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 250

Art. 250.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 251

Art. 251.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 252

Art. 252.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 253

Art. 253.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.

Articolo 254

Art. 254.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.


TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 255

Disposizioni speciali di inquadramento.
[Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l'anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l'intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 256

Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg.lgt. 30 aprile 1946, n. 352.

Articolo 257

Ammissione. Effetti del concorso.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg.lgt. 30 aprile 1946, n. 352.

Articolo 258

Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale.
[I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.
Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 per cento da riservare al concorso pel passaggio di ruolo a norma degli artt. 142 e 256.
I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.
Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l'avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di tribunale col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge.
Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l'inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dell'esame successivo al quale hanno preso parte] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 259

Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
[I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che, in seguito a concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.
Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Si applica il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 260

Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
[Le disposizioni dei precedenti artt. da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all'unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e del regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 261

Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti.
(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg.lgt. 30 aprile 1946, n. 352.

Articolo 262

Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale.
[Gli attuali uditori di tribunale, all'atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1° gennaio 1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture.
Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 263

Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati.
[Le promozioni da conferire entro l'anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed, equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 264

Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati.
[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l'anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto cui decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'art. 184] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 265

Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di Appello ed equiparati.
[Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla quota dell'anno 1942, in conformità degli artt. 149 e 152 del presente ordinamento.
Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 266

Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore.
[Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° gennaio 1942, è indetto nel secondo trimestre dell'anno 1941 uno speciale concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l'anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.
Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro della giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico Ministero.
Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.
Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.
Si osservano le norme stabilite negli artt. 152 e 161 del presente ordinamento, in quanto applicabili] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 267

Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore.
[Fino a tutto l'anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all'articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito con idoneità a funzioni direttive.
Tali promozioni hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 268

Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.
[I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate.

Articolo 269

Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.
[Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro della giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.
Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.
Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate.

Articolo 270

Applicazioni di pretori a tribunali e procure del [Re Imperatore].
[Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro della giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporne l'applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore, che non sia possibile coprire altrimenti] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 271

Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
[Le disposizioni contenute nell'art. 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell'ordinamento medesimo] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 272

Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello.
[Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:
a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell'elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell'elenco medesimo;
b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito distinto, prendono posto, secondo l'ordine attuale rispettivo, nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell'elenco medesimo;
c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell'attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.
Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall'art. 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 273

Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato.
[La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 274

Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudiziario.
[Gli attuali vice-pretori onorari nominati in base al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, possono essere ammessi per una sola volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del consiglio giudiziario del distretto di residenza] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.

Articolo 275

Procedimenti disciplinari pendenti.
[Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell'art. 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali] (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.


TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 276

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1992, n. 289, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 87, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 276, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Articolo 277

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

Allegato 1

Allegato unico.
TABELLE
Omissis (1).

(1) Tabella sostituita dall'articolo unico del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 818, vedi inoltre l'articolo 1 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 565.