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Legge 4 agosto 1955, n. 848 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 221). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (1).

(1) Entrata in vigore: 3 settembre 1953.
(2) Vedi, anche, l'articolo 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.






Parte 1 [testo LEGGE [ parte 1 di 6]]

Preambolo

(Omissis)

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Articolo 1

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

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Articolo 2

Art. 2.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.





Parte 2 [testo CONVENZIONE [ parte 2 di 6]]

Preambolo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

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Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo (1).
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo I della presente Convenzione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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TITOLO I
DIRITTI E LIBERTÀ (1)
(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

Articolo 2

Diritto alla vita (1).
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona da una violenza illegittima;
b) per eseguire un arresto legale o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 3

Divieto della tortura (1).
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 4

Divieto di schiavitù e del lavoro forzato (1).
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in occasione di calamità che pongono in pericolo la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza (1).
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a) se è detenuto legittimamente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b) se è stato oggetto di un arresto o di una detenzione legittima per inosservanza di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono fondati motivi per sospettare che abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d) se si tratta della detenzione legittima di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e) se si tratta della detenzione legittima di una persona per prevenire la diffusione di una malattia contagiosa, di un alienato di mente, di un alcoolizzato, di un tossicodipendente o di un vagabondo;
f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legittima di una persona per impedirle di entrare clandestinamente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento dì espulsione o di estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e degli addebiti contestati.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante il procedimento. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché esso decida, entro breve tempo, sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo ha diritto ad un indennizzo.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 6

Diritto ad un processo equo (1).
1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti in causa, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 7

Nullum crimen sine lege (1).
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui fu commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta una pena maggiore di quella che sarebbe stata applicata al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non vieterà il giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i princìpi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (1).
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (1).
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto importa la libertà di cambiare di religione o credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza di riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 10

Libertà di espressione (1).
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione.
2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione (1).
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 12

Diritto al matrimonio (1).
Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 13

Diritto ad un ricorso effettivo (1).
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 14

Divieto di discriminazione (1).
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza (1).
In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo che per il caso di morte risultante da atti di guerra conformi alle Convenzioni internazionali, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno determinate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure sono revocate e la data in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri (1).
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso che vieta alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 17

Divieto di abusi di diritti (1).
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla sospensione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste nella presente Convenzione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 18

Limiti alla restrizione dei diritti (1).
Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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TITOLO II
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (1)

Articolo 19

Istituzione della Corte.
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 20

Numero di giudici.
La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni.
1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, dì imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

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Articolo 22

Elezione dei giudici (1).
1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
2. Omissis (2).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del Protocollo n. 14 ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.

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Articolo 23

Durata del mandato e revoca (1).
1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'età di settant'anni.
3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.
4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11 ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296 e successivamente dall'articolo 2 del Protocollo n. 14 ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.

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Articolo 24

Cancelliere e relatori (1).
Articolo 24 [Ex Art. 25]
1 La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.
2 Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

(1) Articolo già sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296. Successivamente l'articolo 3 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280, ha disposto la soppressione del presente articolo e l'articolo 4 del medesimo Protocollo n. 14 ha disposto la sostituzione dello stesso con l'articolo 25 così riformulato.

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Articolo 25

Assemblea plenaria della Corte (1).
Articolo 25 [Ex Art. 26]
La corte riunita in Assemblea plenaria:
a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b) costituisce Camere per un determinato periodo;
c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d) adotta il regolamento della Corte (2);
e) elegge il cancelliere ed uno o più vicecancellieri,
f) fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2 (3).

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11 ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296. Successivamente l'articolo 5 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280, ha disposto la rinumerazione dell'articolo 26 in articolo 25 e lo ha così riformulato.
(2) Lettera modificata dall'articolo 5 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.
(3) Lettera aggiunta dall'articolo 5 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.

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Articolo 26

Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata (1)
Articolo 26 [Ex Art. 27]
1 Per esaminare i casi presentati al suo cospetto, la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Sezioni di sette giudici ed in una Sezione allargata di diciassette giudici. Le sezioni della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.
2 A richiesta dell'assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione unanime e per un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.
3 Un giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale questo giudice è stato eletto.
4 Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia è membro di diritto della Sezione e della Sezione allargata. Qualora il giudice fosse assente, o non in grado di assolvere le sue funzioni, la persona scelta dal presidente della Corte su di un elenco preliminarmente sottoposto da tale Parte esercita le sue funzioni in qualità di giudice.
5 Fanno altresì parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Sezione allargata in forza dell'articolo 43, nessun giudice della Sezione che ha pronunziato la sentenza può avervi un seggio, ad eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha esercitato le sue funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata.

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296. Successivamente l'articolo 6 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280, ha disposto la rinumerazione dell'articolo 27 in articolo 26 e lo ha così sostituito.

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Articolo 27

Competenza del giudice unico (1).
Articolo 27
1 Un giudice unico può dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 è irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione può essere presa senza esame complementare.
2 La decisione è definitiva.
3 Se il giudice unico non dichiara che il ricorso è irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296. Successivamente l'articolo 6 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280, ha disposto la rinumerazione dell'articolo 27 in articolo 26 e l'articolo 7 del medesimo Protocollo n. 14 ha disposto l'inserimento del nuovo articolo 27 così formulato.




Articolo 28

Competenza dei comitati (1).
Articolo 28 -
1 Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime,
a. dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure
b. dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.
2 Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3 Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296 e successivamente dall'articolo 8 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.




Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito (1).
Se nessuna decisione è stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione è stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere presa separatamente (2).
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene presa separatamente (3).
3. Omissis (4).

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo sostituito dall'articolo 9 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.
(3) Paragrafo modificato dall'articolo 9 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.
(4) Paragrafo soppresso dall'articolo 9 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.

vedi dottrina



Articolo 30

Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera (1).
Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 31

Competenze della Grande Camera (1).
La Grande Camera:
a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43 (2);
b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e (3)
c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47 (4).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Lettera modificata dall'articolo 10 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.
(3) Lettera inserita dall'articolo 10 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.
(4) Lettera rinominata dall'articolo 10 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.

vedi dottrina



Articolo 32

Competenza della Corte (1).
1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 37 (2).
2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo modificato dall'articolo 11 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.




Articolo 33

Ricorsi interstatali.
Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte contraente (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata



Articolo 34

Ricorsi individuali.
La Corte può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio di tale diritto (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Si veda anche l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo adottato a Strasburgo il 5 marzo 1996 e ratificato con l. 2 ottobre 1997, n. 348.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 35

Condizioni di ricevibilità (1).
1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dell'art. 34, se:
a) è anonima; oppure
b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o già sottoposta ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3 La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:
a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure
b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (2).
4. La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo sostituito dall'articolo 12 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.

vedi dottrina



Articolo 36

Intervento di terzi (1).
1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e/o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente un cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corre può invitare ogni Alta parte contraente, che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
3. In qualsiasi caso dinanzi ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze (2).

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo inserito dall'articolo 13 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.




Articolo 37

Cancellazione.
1. In ogni momento della procedura la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b) che la controversia è stata risolta; oppure
c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La Corte può decidere di riscrivere il ricorso a ruolo quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 38

Esame contraddittorio del caso (1).
Articolo 38
La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296 e successivamente dall'articolo 14 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.




Articolo 39

Regolamenti amichevoli (1).
Articolo 39
1 In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.
3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.
4 Questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296 e successivamente dall'articolo 15 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.




Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti.
1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'Ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata



Articolo 41

Equa soddisfazione.
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 42

Sentenze delle Camere.
Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2 (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera.
1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un Collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale.
3. Quando il Collegio ha accolto la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso mediante una sentenza (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 44

Sentenze definitive.
1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:
a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'art. 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni.
1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o non ricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze (1).
Articolo 46
1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.
2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
3 Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d'interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.
4 Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui é parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell'osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.
5 Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame.

(1) Articolo sostituito dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296 e successivamente dall'articolo 16 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.




Articolo 47

Pareri consultivi.
1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2. Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto a maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Il testo degli articoli 47, 48 e 49 riproduce il contenuto del Protocollo n. 2 firmato a Strasburgo il 6 maggio 1963.

vedi giurisprudenza correlata



Articolo 48

Competenza consultiva della Corte.
La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47 (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Il testo degli articoli 47, 48 e 49 riproduce il contenuto del Protocollo n. 2 firmato a Strasburgo il 6 maggio 1963.




Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi.
1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Il testo degli articoli 47, 48 e 49 riproduce il contenuto del Protocollo n. 2 firmato a Strasburgo il 6 maggio 1963.




Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte.
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.




Articolo 51

Privilegi ed immunità dei giudici.
I giudici beneficiano durante l'esercizio delle loro funzioni dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi a titolo di detto articolo (1).

(1) Articolo così sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.





TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE (1) (2) (2) Ex Titolo V.

Articolo 52

Indagini del Segretario Generale (1).
Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Ex articolo 57.

vedi dottrina



Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti (1).
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell'Uomo e alle Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o da altri accordi internazionali di cui tale Stato sia parte (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Ex articolo 60.




Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri (1).
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Ex articolo 61.




Articolo 55

Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie (1).
Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi di trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Ex articolo 62.




Articolo 56

Applicazione territoriale (1).
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali (2).
2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione (2) (3).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo così modificato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(3) Ex articolo 63.




Articolo 57

Riserve (1).
1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Ex articolo 64.




Articolo 58

Denuncia (1).
1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Alte Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di questi obblighi, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d'essere Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
4. la Convenzione può essere denunciata, in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi, relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56 (2) (3).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo così modificato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(3) Ex articolo 65.




Articolo 59

Firma e ratifica (1) (2).
1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione (3).
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica (3).
4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica (3).
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente (3).
Fatta a Roma il 4 novembre 1950, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, ratificato con legge 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Ex articolo 66.
(3) Paragrafo inserito dall'articolo 17 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.
(3) Paragrafo rinumerato dall'articolo 17 del Protocollo n. 14, ratificato con legge 15 dicembre 2005, n. 280.





Parte 3 [testo PROTOCOLLO [ parte 3 di 6]]

Preambolo

PROTOCOLLI
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALTA CONVEZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 1

Protezione della proprietà (1).
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai princìpi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di emanare leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 2

Diritto all'istruzione (1).
Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 3

Diritto a libere elezioni (1).
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 4

Applicazione territoriale (1).
Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.
Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo così modificato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 5

Relazione con la Convenzione (1).
Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3, e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 6

Firma e ratifica (1).
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno dei Governi firmatari (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Entrato in vigore il 18 marzo 1954 e ratificato con la presente legge.





Parte 4 [testo PROTOCOLLO N. 4 [ parte 4 di 6]]

Preambolo

PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, CHE RICONOSCE TALUNI DIRITTI E LIBERTÀ DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO GIÀ NELLA CONVENZIONE E NEL
SUO PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 1

Divieto di reclusione per debiti (1).
Nessuno può essere privato della propria libertà per il solo motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 2

Libertà di circolazione (1).
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dì uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza.
2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio.
3. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 3

Divieto di espellere i cittadini (1).
1. Nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 4

Divieto di espulsioni collettive di stranieri (1).
Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 5

Applicazione territoriale (1).
1. Ciascuna Alta Parte contraente può, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione in cui indichi in quale misura essa si impegna affinché le disposizioni del presente protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali.
2. Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, trasmettere una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione fatta in conformità col presente articolo sarà considerata conforme al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (2).
4. Il territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virtù della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali si applica il protocollo in virtù di una dichiarazione sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.
5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi successivo momento, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a titolo degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra di essi (3).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo così modificato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(3) Paragrafo aggiunto dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 6

Relazioni con la Convenzione (1).
1. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 del presente protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le disposizioni della Convenzione.
2. (Omissis) (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo abrogato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 7

Firma e ratifica (1).
1. Il presente protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Entrerà in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di coloro che l'avranno ratificata.
Fatto a Strasburgo, il 16 settembre 1963, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Entrato in vigore il 2 maggio 1968 e ratificato con d.p.r. 14 aprile 1982, n. 217.





Parte 5 [testo PROTOCOLLO N. 6 [ parte 5 di 6]]

Preambolo

PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA
PENA DI MORTE.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 1

Abolizione della pena di morte (1).
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 2

Pena di morte in tempo di guerra (1).
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 3

Divieto di deroghe (1).
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 4

Divieto di riserve (1).
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo così modificato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 5

Applicazione territoriale (1).
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.
2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 6

Relazioni con la Convenzione (1).
Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 7

Firma e ratifica (1).
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa, non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 8

Entrata in vigore (1).
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Entrato in vigore il 1° marzo 1985 e ratificato con l. 2 gennaio 1989, n. 8.

vedi dottrina



Articolo 9

Funzioni del depositario (1).
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8,
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.





Parte 6 [testo PROTOCOLLO N. 7 [ parte 6 di 6]]

Preambolo

PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 1

Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri (1).
1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:
a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
b) a far esaminare il suo caso, e
c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettere a) , b) e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 2

Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale (1).
1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.
2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 3

Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario (1).
Allorché una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 4

Diritto a non essere giudicato o punito due volte (1).
1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.
3 Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 5

Uguaglianza dei coniugi (1).
I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 6

Applicazione territoriale (1).
1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.
2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dì un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (2).
5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.
6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi successivo momento, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a titolo degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo (3).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo così modificato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(3) Paragrafo aggiunto dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 7

Relazioni con la Convenzione (1).
1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
2. (Omissis) (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Paragrafo abrogato dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 8

Firma e ratifica (1).
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.

vedi dottrina



Articolo 9

Entrata in vigore (1).
1. Il Presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione (2).

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.
(2) Entrato in vigore il 1° novembre 1988 e ratificato con l. 9 aprile 1990, n. 98.

vedi giurisprudenza correlata
vedi dottrina



Articolo 10

Funzioni del depositario (1).
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:
a) tutte le firme;
b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

(1) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con l. 28 agosto 1997, n. 296.